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Ecco 10 modifiche da apportare agli statuti delle ASD con la Riforma Sportiva.

  • Sport4me
  • 26 set 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

È indispensabile per le Asd procedere a verificare e rendere conformi i propri statuti ai criteri dettati dal comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs n. 36 del 2021, dal momento che, come prevede art.7, comma 1 quater m del D.Lgs n. 39 /2021 l’inosservanza di tale obbligo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RNASD, e per quanti risultano già iscritti comporta la cancellazione dallo stesso, con la conseguenza della perdita dei benefici fiscali e il non poter accedere a contributi pubblici.

L’art 7 del D.Lgs 36/2021 stabilisce espressamente che le ASD e le AAD devono costituirsi per atto scritto e devono essere espressamente previsti una serie di indicazioni:

  1. Indicazione della sede sociale;

  2. La denominazione;

  3. L’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa la didattica, la formazione, la preparazione e assistenza dell’ attività sportiva dilettantistica;

  4. Deve essere prevista ( se svolta) la possibilità di esercitare attività diverse da quelle descritte al punto precedente, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto a quelle principali , secondo criteri e limiti stabiliti dall’autorità in materia di sport;

  5. L’attribuzione della rappresentanza legale;

  6. L’ assenza di lucro come previsto dall’art. 8 D.Lgs n. 39;

  7. Ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.

  8. Obbligo di redazione dei rendiconti economici/finanziari e modalità di approvazione degli stessi;

  9. Le modalità di scioglimento della associazione;

  10. Obbligo di devoluzione ai fini sportivi dilettantistici del patrimonio in caso di scioglimento delle ASD/SSD.

È importante che le modifiche vengano apportate entro 31 dicembre 2023, pena la cancellazione dal Registro e la perdita dei benefici.

Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 sono esenti da imposta di registro, se hanno lo scopo di adeguare gli atti alle disposizioni del D-Lgs n. 36/2021.


Fonte: Studio SARP sas







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